TASSAZIONE CESSIONE PARTECIPAZIONI: PLUSVALENZE, COSTO FISCALE E 26%

Analisi di Bilancio

Data
24.01.2025

Autore
Matteo Rinaldi

La tassazione della cessione di partecipazioni societarie rappresenta uno dei passaggi più delicati per i soci persone fisiche. L’articolo analizza in modo sistematico il calcolo della plusvalenza, il ruolo del costo fiscale, le spese deducibili, il principio di cassa, la gestione delle minusvalenze e la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. Ampio spazio è dedicato alla rivalutazione delle partecipazioni e alla tassazione della vendita di quote SRL, azioni SPA e partecipazioni in SNC e SAS, con esempi pratici e attenzione agli errori più frequenti.

TASSAZIONE CESSIONE PARTECIPAZIONI: COSA SUCCEDE QUANDO SI VENDE

La tassazione della cessione di partecipazioni societarie è uno dei passaggi fiscali che genera maggiori incertezze quando un socio persona fisica decide di vendere una partecipazione, soprattutto nel caso delle SRL. Quando il prezzo di vendita supera il costo di acquisto si realizza una plusvalenza, assoggettata a un’imposta sostitutiva del 26%, oggi stabilmente applicata alle partecipazioni detenute al di fuori dell’attività d’impresa.

Le medesime regole di base si applicano, con le dovute specificità, anche alla cessione di partecipazioni in società di persone (SNC e SAS), quando il cedente è una persona fisica e l’operazione non rientra nell’esercizio di attività d’impresa.

La complessità non risiede nell’aliquota, ma nella determinazione della base imponibile. È su questo passaggio che si definisce il carico fiscale effettivo dell’operazione. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, le spese accessorie deducibili, il momento dell’incasso e le decisioni assunte prima della cessione incidono in modo diretto sull’imposta dovuta, molto più del dato percentuale finale.

La distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, basata sulle percentuali di capitale o sui diritti di voto detenuti, non influisce più sull’aliquota applicabile alle persone fisiche, che resta unificata al 26%. Rimane tuttavia rilevante per il corretto inquadramento del socio e per una lettura coerente delle regole fiscali che disciplinano la cessione. È spesso su questi profili preliminari che si annidano errori interpretativi destinati a emergere solo quando l’operazione è ormai conclusa.


TASSAZIONE DELLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SRL (PERSONE FISICHE)

La cessione di una partecipazione in una SRL da parte di una persona fisica genera una plusvalenza quando il valore di vendita supera il costo di acquisto. Ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), tale plusvalenza rientra tra i redditi diversi ed è assoggettata a un’imposta sostitutiva del 26%.

Dal punto di vista economico, la plusvalenza rappresenta il guadagno netto dell’operazione. Si ottiene partendo dal prezzo di vendita e sottraendo il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, comprensivo delle spese direttamente collegate alla cessione. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i costi notarili, le commissioni di intermediazione e gli oneri professionali sostenuti per il perfezionamento dell’atto. È proprio su queste voci che si concentrano le imprecisioni più frequenti, con il risultato di incrementare inutilmente la base imponibile.

La tassazione della cessione non è quindi un tema da affrontare a posteriori. Una volta incassato il corrispettivo, eventuali errori nella ricostruzione del costo fiscale o delle spese deducibili non sono più correggibili. Questo aspetto viene spesso sottovalutato, soprattutto quando la vendita è percepita come un evento isolato e non come un’operazione con effetti fiscali strutturali.


ESEMPIO BASE DI CALCOLO DELLA PLUSVALENZA (QUOTE SRL)

Un contribuente acquista una partecipazione in una SRL per 30.000 € e la rivende, dopo cinque anni, per 50.000 €, sostenendo 1.500 € di spese accessorie complessive.

Prezzo di vendita: 50.000 €
Costo di acquisto: 30.000 €
Spese accessorie deducibili: 1.500 €

Plusvalenza imponibile: 18.500 €
Imposta sostitutiva (26%): 4.810 €

Il dato rilevante non è l’importo finale in sé, ma il fatto che la tassazione dipende da come viene costruita la base imponibile: è sufficiente modificare uno solo di questi elementi per ottenere un risultato fiscale diverso.


COME SI DETERMINA LA PLUSVALENZA NELLA TASSAZIONE DELLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Nel calcolo della plusvalenza nella tassazione della cessione di partecipazioni, in particolare di quote SRL, la difficoltà non risiede nell’applicazione dell’aliquota – oggi stabilmente fissata al 26% per le persone fisiche – ma nella corretta ricostruzione della base imponibile. È su questo passaggio che, nella pratica, si concentra la maggior parte degli errori fiscali e delle successive contestazioni.

La plusvalenza rappresenta il risultato economico netto della cessione di una partecipazione e, ai fini fiscali, rientra tra i redditi diversi. Il medesimo criterio di determinazione si applica, con le dovute specificità, anche alla cessione di partecipazioni in società di persone (SNC e SAS), quando il cedente è una persona fisica e l’operazione avviene al di fuori dell’attività d’impresa.

La determinazione della plusvalenza avviene sottraendo al prezzo di vendita:

  • il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione;

  • le spese accessorie direttamente connesse alla cessione, purché documentate.

Rientrano tra le spese deducibili, ad esempio, gli oneri notarili, le commissioni di intermediazione e i compensi professionali strettamente collegati all’atto di vendita. La mancata considerazione di queste voci, oppure una ricostruzione incompleta o imprecisa del costo fiscale della partecipazione, è una delle cause più frequenti di sovrastima della base imponibile e di conseguente versamento di un’imposta superiore al dovuto.

La solidità della tassazione della cessione di partecipazioni poggia sulla tenuta documentale. È essenziale conservare l’atto di acquisto originario, le evidenze dei versamenti effettuati, la documentazione relativa a eventuali aumenti di capitale a pagamento e gli atti di rivalutazione, se effettuati. In assenza di riscontri certi, il costo fiscale può non essere riconosciuto in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza di rendere imponibile l’intero prezzo di vendita come plusvalenza.

ESEMPIO PRATICO – CALCOLO DELLA PLUSVALENZA NELLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

Prezzo di vendita: 60.000 €
Costo fiscalmente riconosciuto: 40.000 €
Spese accessorie deducibili: 2.000 €

Plusvalenza imponibile: 18.000 €
Imposta sostitutiva (26%): 4.680 €

Il dato decisivo non è l’operazione aritmetica, ma la corretta ricostruzione del costo fiscale e delle spese deducibili. Un errore su questi elementi produce un’imposizione più elevata e, una volta perfezionata la cessione, non è più correggibile.


INCASSO, MINUSVALENZE E COSTO FISCALE: DOVE SI DECIDE TUTTO

Per le persone fisiche, la tassazione delle plusvalenze segue il principio di cassa. L’imposta si applica sugli importi effettivamente incassati e non su quelli semplicemente pattuiti.
Nelle cessioni di quote SRL con pagamento rateale, la plusvalenza viene quindi tassata in proporzione agli incassi di ciascun periodo d’imposta, con effetti diretti sulla distribuzione del carico fiscale nel tempo.

Un ulteriore profilo critico riguarda le cessioni effettuate in perdita. Quando il prezzo di vendita è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto si genera una minusvalenza, che può essere compensata con plusvalenze della stessa natura realizzate nello stesso periodo d’imposta o nei quattro anni successivi.

Tale possibilità non è automatica: la minusvalenza deve essere correttamente indicata nel Quadro RT del Modello Redditi. In mancanza, il beneficio si perde definitivamente. È frequente che minusvalenze correttamente maturate vengano di fatto inutilizzate per errori dichiarativi o per assenza di coordinamento con le plusvalenze future.

Il costo fiscale della partecipazione resta la variabile più delicata dell’intera operazione. Il suo valore cambia in funzione della modalità di acquisizione – acquisto oneroso, donazione, successione, rivalutazione – e in molti casi richiede una ricostruzione analitica anche a distanza di anni. Un errore su questo punto non è sanabile dopo la cessione ed è spesso uno dei primi elementi oggetto di verifica in sede di controllo.


DISTINZIONE TRA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE NELLA TASSAZIONE DELLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

Per il socio persona fisica, la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate non incide più sull’aliquota applicabile, oggi unificata al 26% indipendentemente dalla percentuale detenuta. Il suo rilievo è quindi diverso rispetto al passato: non determina quanto si paga, ma come viene inquadrata la partecipazione sotto il profilo dichiarativo e compensativo.

La qualificazione dipende da due parametri oggettivi: la percentuale di capitale sociale posseduta e i diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria.

Società non quotate: partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o al 20% dei diritti di voto.
Società quotate: partecipazione superiore al 5% del capitale sociale o al 2% dei diritti di voto.

Tutte le partecipazioni che non superano tali limiti sono considerate non qualificate. Dal punto di vista fiscale, la plusvalenza resta in ogni caso assoggettata all’imposta sostitutiva del 26%.

Un’errata qualificazione della partecipazione può compromettere la corretta esposizione nel Quadro RT (Redditi Diversi) e la possibilità di compensare correttamente eventuali minusvalenze pregresse, con il rischio di recuperi d’imposta, interessi e sanzioni per infedele dichiarazione, che potrebbero essere evitate con un inquadramento corretto sin dall’origine.


RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI: L’ULTIMA LEVA PRIMA DELLA VENDITA

Quando la cessione non è improvvisata, il tema decisivo diventa il costo fiscale prima che gli effetti fiscali si consolidino. In questo contesto, la rivalutazione delle partecipazioni rappresenta lo strumento principale di pianificazione fiscale.

Attraverso una perizia giurata e il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dalle finestre normative periodicamente riaperte dal legislatore, è possibile riallineare il valore fiscale della quota al valore di mercato. L’effetto è diretto sulla base imponibile: ridurre, o in alcuni casi azzerare, la plusvalenza che sarebbe altrimenti assoggettata all’imposta del 26%.

Il beneficio non riguarda l’aliquota, che resta invariata, ma la ricostruzione del costo fiscalmente riconosciuto, che diventa opponibile all’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. È su questo punto che la rivalutazione produce il suo impatto reale, trasformando un valore storico spesso obsoleto in un valore fiscalmente spendibile.

Si tratta però di una scelta irreversibile e strettamente temporale. La rivalutazione produce effetti solo se formalizzata prima del perfezionamento della cessione e nel rispetto delle scadenze previste. Una rivalutazione effettuata fuori termine, o successivamente alla vendita, non ha alcuna efficacia fiscale.


TASSAZIONE VENDITA AZIONI SPA: QUANDO SI APPLICA IL 26%

La vendita di azioni di SPA, quando detenute da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, rientra nel regime del capital gain sulle partecipazioni. In tali ipotesi, la plusvalenza è generalmente assoggettata a imposta sostitutiva del 26%, secondo un’impostazione sostanzialmente analoga a quella prevista per la cessione di quote di SRL.

La base imponibile è determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni, tenendo conto di eventuali rivalutazioni effettuate in precedenza e delle spese accessorie direttamente collegate all’atto di cessione.

Anche nella vendita di azioni, il profilo critico non è l’aliquota, ma la difendibilità del costo fiscale e la corretta esposizione dell’operazione in dichiarazione. Errori su questi aspetti possono generare contestazioni rilevanti, soprattutto in presenza di cessioni infragruppo, trasferimenti a valori non allineati al mercato o operazioni inserite in assetti societari complessi.


GLI STRUMENTI CHE CAMBIANO IL RISULTATO FISCALE (PRIMA E DOPO LA CESSIONE)

Non tutte le variabili fiscali incidono nello stesso momento né con la stessa efficacia. Nella cessione di partecipazioni è essenziale distinguere tra gli strumenti che agiscono prima che l’imposta si consolidi e quelli che producono effetti solo successivamente. Confondere questi piani è una delle principali cause di valutazioni errate sull’effettivo carico fiscale dell’operazione.

Lo strumento che incide in modo più diretto sulla base imponibile è la rivalutazione delle partecipazioni. Attraverso una perizia giurata e il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dalle finestre normative di volta in volta riaperte dal legislatore, è possibile riallineare il costo fiscale della quota al valore di mercato. L’effetto è immediato: ridurre, o in alcuni casi azzerare, la plusvalenza che sarebbe altrimenti assoggettata all’imposta del 26%.

Si tratta però di una scelta irreversibile e strettamente temporale. La rivalutazione produce effetti esclusivamente se formalizzata prima del perfezionamento della cessione e nel rispetto delle scadenze previste. Una rivalutazione effettuata fuori termine, o successivamente alla vendita, non ha alcuna efficacia fiscale.

Di natura completamente diversa è la gestione delle minusvalenze. Queste non incidono sulla cessione in corso, ma operano a posteriori come strumento di compensazione con plusvalenze della stessa natura realizzate nello stesso periodo d’imposta o nei quattro successivi. La loro utilità dipende dalla corretta indicazione in dichiarazione e dall’esistenza di plusvalenze future con cui compensarle. Non riducono l’imposta dovuta sulla vendita già effettuata, ma contribuiscono all’equilibrio fiscale complessivo nel tempo.

La differenza tra rivalutazione e minusvalenze non è quindi quantitativa, ma strutturale e temporale. La prima agisce sul costo fiscale e sulla base imponibile prima che l’imposta si cristallizzi; le seconde intervengono solo dopo, quando il risultato della cessione è già definito. Valutare questi strumenti come alternativi o intercambiabili porta spesso a conclusioni errate.


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CONCLUSIONE – TASSAZIONE CESSIONE QUOTE SRL: CALCOLO PLUSVALENZA E COSTO FISCALE

La tassazione della cessione di partecipazioni non è un automatismo né una conseguenza meccanica dell’operazione. È l’esito di una sequenza di scelte tecniche e temporali che devono essere lette e impostate prima che gli effetti fiscali si consolidino.

Aliquota, base imponibile, costo fiscalmente riconosciuto, spese accessorie, modalità di incasso e trattamento delle eventuali minusvalenze non sono variabili isolate. Sono elementi che concorrono a definire la leggibilità fiscale complessiva dell’operazione. Intervenire su questi profili a posteriori è, nella maggior parte dei casi, impossibile. È per questo che la cessione non può essere affrontata come un semplice trasferimento di quote, ma come un passaggio strutturale che richiede una ricostruzione preventiva, coerente e documentata dei dati rilevanti.

Strumenti come la rivalutazione delle partecipazioni, quando previsti dalla normativa e correttamente formalizzati nei tempi di legge, incidono sul risultato fiscale a monte, agendo sul costo riconosciuto e sulla base imponibile. Allo stesso modo, una corretta emersione e rappresentazione delle minusvalenze e una solida tracciabilità del costo fiscale sono determinanti per evitare contestazioni, rettifiche e letture difensive in sede di controllo.

In questo senso, la tassazione della cessione di partecipazioni non è mai un problema di aliquota, ma di impostazione preventiva dell’operazione e di coerenza tra struttura giuridica, dati fiscali e documentazione disponibile. La pianificazione fiscale consapevole non ha l’obiettivo di “ridurre le tasse”, ma di evitare errori irreversibili che emergono solo quando non è più possibile intervenire.


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